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Ismea

Accesso civico

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ha modificato ed integrato il DLgs  14 marzo 2013, n. 33 (cd. "decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico.
A tal fine, con Delibera del Consiglio di Amministrazione Ismea del 28 giugno 2017, n. 11 è stato approvato il Regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato.

 
 

Accesso documentale

Data aggiornamento: 30 luglio 2024

Con determinazione direttoriale del 26 luglio 2024, n. 528 è stato approvato il Regolamento di accesso agli atti documentale ai sensi della L. 241/1990

 

Registro degli accessi

Data aggiornamento: 20 gennaio 2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico

1. L'istituto dell'accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere i documenti, informazioni o dati che Ismea, pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza, abbia omesso di pubblicare nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ovvero abbia pubblicato in modo incompleto.
Le istanze devono contenere il nominativo del richiedente con i relativi recapiti, numeri di telefono e l'identificazione dei dati, informazioni o documenti richiesti e vengono presentate all'indirizzo di posta elettronica segnalazionitrasparenza@pec.ismea.it (*) utilizzando il "Modulo richiesta di Accesso Civico Semplice" indicando quale destinatario il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC).

 
 

2. In caso di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del RPCT, nel termine sopra riportato di 30 giorni, il richiedente può inviare il "Modulo richiesta di Potere Sostitutivo", debitamente compilato, al Titolare del Potere Sostitutivo (TPS), utilizzando l'indirizzo di posta elettronica direzione.generale@ismea.it. Il Titolare di Potere Sostitutivo dovrà inoltrare risposta nel termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

 
 

3 L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riconosce a chiunque il diritto di accedere a documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza dell'Ismea ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.
L'istanza di accesso civico generalizzato viene presentata all'indirizzo di posta elettronica accessocivico@pec.ismea.it (*) utilizzando il "Modulo richiesta di Accesso Civico Generalizzato".

 

(*) Qualora il richiedente sia impossibilitato ad utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) può inoltrare l'istanza a accessocivico@ismea.it, specificando il tipo di richiesta di accesso trasmessa.