La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata da ISMEA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività.
La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato.
La garanzia - ed il versamento della relativa commissione - ha carattere obbligatorio per le banche che eroghino i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento.
La garanzia sussidiaria è liquidata da ISMEA alla banca che subisca una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.
Sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di ISMEA i finanziamenti posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 di durata superiore a diciotto mesi.
Sono altresì assistiti dalla garanzia sussidiaria di ISMEA i finanziamenti di durata fino a diciotto mesi posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 purché fruenti di un contributo pubblico in qualsiasi forma sia esso riconosciuto.
Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che contraggono finanziamenti ai sensi dell'art.43 del TUB, finalizzati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse e collaterali.
SCOPO E DURATA |
Commissioni a carico del soggetto garantito |
Commissioni a carico della Banca erogante |
---|---|---|
a) di durata fino a 18 mesi (solo agevolati) |
0,30% |
0,05% - 0,15% |
b) di duarata superiore ai 18 mesi (ordinarie ed agevolate) |
0,50% |
0,05% - 0,20% |
c) di durata superiore ai 60 mesi (ordinarie ed agevolate) |
0,75% |
0,05% - 0,15% |
SCOPO E DURATA |
Limiti di importo |
Percentuale di perdita rimborsabile |
---|---|---|
Di durata fino a 18 mesi (solo agevolate) |
di importo fino a euro 775.000 |
55% |
Di durata superiore a 18 mesi (ordinarie ed agevolate) |
di importo fino a euro 1.550.000 |
55% |
Di durata superiore a 60 mesi destinati a investimenti (ordinarie ed agevolate) |
di importo fino a euro 1.550.000 |
75% |
Per importi superiori la percentuale di intervento è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite massimo previsto e l'ammontare del finanziamento effettivamente erogato.
La normativa vigente prevede precise condizioni che derogano all'obbligo di segnalazione dei finanziamenti ai fini della operatività della garanzia sussidiaria.
In particolare:
Per i soggetti con bilancio: