Garanzia sussidiaria
La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata da ISMEA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività.
La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato.
La garanzia - ed il versamento della relativa commissione - ha carattere obbligatorio per le banche che eroghino i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento.
La garanzia sussidiaria è liquidata da ISMEA alla banca che subisca una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.
- FINANZIAMENTI AMMISSIBILI
- SOGGETTO BENEFICIARI
- COSTI DI GARANZIA E LIMITI D'INTERVENTO
- ESCLUSIONE DALLA GARANZIA
Finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria
Sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di ISMEA i finanziamenti posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 di durata superiore a diciotto mesi.
Sono altresì assistiti dalla garanzia sussidiaria di ISMEA i finanziamenti di durata fino a diciotto mesi posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 purché fruenti di un contributo pubblico in qualsiasi forma sia esso riconosciuto.
Soggetti beneficiari
Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che contraggono finanziamenti ai sensi dell'art.43 del TUB, finalizzati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse e collaterali.
Costi di garanzia
SCOPO E DURATA |
Commissioni a carico del soggetto garantito |
Commissioni a carico della Banca erogante |
---|---|---|
a) di durata fino a 18 mesi (solo agevolati) |
0,30% |
0,05% - 0,15% |
b) di duarata superiore ai 18 mesi (ordinarie ed agevolate) |
0,50% |
0,05% - 0,20% |
c) di durata superiore ai 60 mesi (ordinarie ed agevolate) |
0,75% |
0,05% - 0,15% |
Percentuali e limiti di intervento
SCOPO E DURATA |
Limiti di importo |
Percentuale di perdita rimborsabile |
---|---|---|
Di durata fino a 18 mesi (solo agevolate) |
di importo fino a euro 775.000 |
55% |
Di durata superiore a 18 mesi (ordinarie ed agevolate) |
di importo fino a euro 1.550.000 |
55% |
Di durata superiore a 60 mesi destinati a investimenti (ordinarie ed agevolate) |
di importo fino a euro 1.550.000 |
75% |
Per importi superiori la percentuale di intervento è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite massimo previsto e l'ammontare del finanziamento effettivamente erogato.
Esclusione ex ante dalla garanzia sussidiaria
La normativa vigente prevede precise condizioni che derogano all'obbligo di segnalazione dei finanziamenti ai fini della operatività della garanzia sussidiaria.
In particolare:
- inesistenza od incapienza di cespiti ipotecabili a fronte di finanziamenti di durata ultra quinquennale
- presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi, rilevabili dalle visure presso la centrale rischi di Banca d'Italia disponibili nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il caso di primo affidamento nel quale e' valida la prima informazione richiesta;
Per i soggetti con bilancio:
- rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore a 30 per cento per le cooperative e a 50 per cento per le altre imprese;
- indebitamento bancario a breve superiore al 60 per cento dei ricavi lordi per le cooperative ed al 50 per cento per le altre imprese;
- presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della gestione caratteristica per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di riserve o di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno specifico piano di risanamento da parte delle autorità competenti.