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Acquisto e assegnazione (ex Regime di aiuto n.110/2001) - Criteri di esclusione dall'intervento

A seguito della scadenza del Regime di aiuto n.110/2001 per l'acquisto dei terreni, avvenuta il 31/12/2009, Ismea sta procedendo a notificare presso La Commissione Europea un nuovo regime di intervento di Riordino fondiario che consentirà agli agricoltori di continuare rivolgersi all'Istituto.


Sono esclusi gli interventi di acquisto e rivendita dei terreni relativi ai seguenti soggetti:

  1. tra genitori e figli;
  2. tra coniugi;
  3. tra affini entro il 1° grado (suocero/a - genero/nuora), ad eccezione dei casi in cui l'acquirente (genero/nuora) risulta in regime patrimoniale di separazione dei beni da oltre 2 anni dalla data della richiesta di intervento e che il coniuge svolga attività autonoma in un settore non agricolo;
  4. tra società e persone fisiche, quando anche uno dei soci componente la società venditrice od acquirente abbia uno dei gradi di parentela, precedentemente indicati, con la parte acquirente/venditrice;
  5. nel caso di soggetti richiedenti che svolgono attività agromeccanica (articolo 5 del Dlgs. 99/2004), configurabile come attività artigianale, in quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, propri dell'attività agricola.
 

L'intervento è escluso anche nel caso di richiesta di acquisto e di offerta di vendita effettuate da società, i cui i soci o gli amministratori ricadano nelle fattispecie sopra elencate; tale condizione deve sussistere da almeno un anno precedente alla presentazione della domanda.
 
Sono inoltre esclusi gli interventi:

  1. che hanno per oggetto terreni già acquistati dall'Ismea, a meno che al momento della nuova domanda siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di acquisto dei terreni stessi e sia stata effettuata la cancellazione del riservato dominio;
  2. che hanno per oggetto beni provenienti da donazione effettuata da meno di due anni dalla data di presentazione della richiesta di intervento;
  3. relativi a terreni su cui risulti trascritto un pignoramento immobiliare o una iscrizione pregiudizievole (ipoteca il cui ammontare residuo supera il 50% del valore stimato dall'Ismea per i terreni oggetto di intervento);
  4. che hanno per oggetto terreni che non sono in grado di garantire efficacia nell'intervento dell'Istituto nell'ambito del settore fondiario, con particolare attenzione alla PLV conseguente alle attività aziendali e al relativo livello di redditività in relazione agli oneri finanziari connessi alla sopportabilità dell'investimento nell'ambito del periodo di ammortamento prescelto.
  5. che hanno per oggetto beni il cui valore di stima, determinato in sede di accertamento tecnico, sia inferiore del 50% rispetto al prezzo richiesto dalle parti venditrici;
  6. per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo tra acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico centro di imputazione di interessi.
 

In ogni caso, sono esclusi gli interventi in contrasto con le finalità, i principi e le disposizioni attuative del regime di aiuto fondiario n. 110/2001 e della vigente normativa in materia di formazione ed ampliamento della proprietà coltivatrice.

 

URP - Ufficio Relazioni col Pubblico
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