Acquisto e assegnazione (ex Regime di aiuto n.110/2001) - Criteri di esclusione dall'intervento
A seguito della scadenza del Regime di aiuto n.110/2001 per l'acquisto dei terreni, avvenuta il 31/12/2009, Ismea sta procedendo a notificare presso La Commissione Europea un nuovo regime di intervento di Riordino fondiario che consentirà agli agricoltori di continuare rivolgersi all'Istituto.
Sono esclusi gli interventi di acquisto e rivendita dei terreni relativi ai seguenti soggetti:
- tra genitori e figli;
- tra coniugi;
- tra affini entro il 1° grado (suocero/a - genero/nuora), ad eccezione dei casi in cui l'acquirente (genero/nuora) risulta in regime patrimoniale di separazione dei beni da oltre 2 anni dalla data della richiesta di intervento e che il coniuge svolga attività autonoma in un settore non agricolo;
- tra società e persone fisiche, quando anche uno dei soci componente la società venditrice od acquirente abbia uno dei gradi di parentela, precedentemente indicati, con la parte acquirente/venditrice;
- nel caso di soggetti richiedenti che svolgono attività agromeccanica (articolo 5 del Dlgs. 99/2004), configurabile come attività artigianale, in quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, propri dell'attività agricola.
L'intervento è escluso anche nel caso di richiesta di acquisto e di offerta di vendita effettuate da società, i cui i soci o gli amministratori ricadano nelle fattispecie sopra elencate; tale condizione deve sussistere da almeno un anno precedente alla presentazione della domanda.
Sono inoltre esclusi gli interventi:
- che hanno per oggetto terreni già acquistati dall'Ismea, a meno che al momento della nuova domanda siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di acquisto dei terreni stessi e sia stata effettuata la cancellazione del riservato dominio;
- che hanno per oggetto beni provenienti da donazione effettuata da meno di due anni dalla data di presentazione della richiesta di intervento;
- relativi a terreni su cui risulti trascritto un pignoramento immobiliare o una iscrizione pregiudizievole (ipoteca il cui ammontare residuo supera il 50% del valore stimato dall'Ismea per i terreni oggetto di intervento);
- che hanno per oggetto terreni che non sono in grado di garantire efficacia nell'intervento dell'Istituto nell'ambito del settore fondiario, con particolare attenzione alla PLV conseguente alle attività aziendali e al relativo livello di redditività in relazione agli oneri finanziari connessi alla sopportabilità dell'investimento nell'ambito del periodo di ammortamento prescelto.
- che hanno per oggetto beni il cui valore di stima, determinato in sede di accertamento tecnico, sia inferiore del 50% rispetto al prezzo richiesto dalle parti venditrici;
- per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo tra acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico centro di imputazione di interessi.
In ogni caso, sono esclusi gli interventi in contrasto con le finalità, i principi e le disposizioni attuative del regime di aiuto fondiario n. 110/2001 e della vigente normativa in materia di formazione ed ampliamento della proprietà coltivatrice.