La garanzia sussidiaria č automaticamente rilasciata dalla SGFA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attivitā.
La garanzia sussidiaria non č applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato.
La garanzia - ed il versamento della relativa commissione - ha carattere obbligatorio per le banche che eroghino i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilitā previste dalla normativa di riferimento.
La garanzia sussidiaria č liquidata dalla SGFA alla banca che incontri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.