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Garanzia diretta

Gli strumenti di Garanzia diretta

La garanzia diretta SGFA è disciplinata dal decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
 
L'obiettivo della garanzia diretta è favorire l'accesso al credito delle aziende agricole, attraverso l'abbattimento degli spread e la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche richiesto da Basilea 2.
 
Si distingue in tre differenti tipologie:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fideiussione

La fideiussione è rilasciata dalla SGFA - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto.

La fideiussione è richiesta ad SGFA da parte soggetto beneficiario per il tramite della banca finanziatrice che inoltra la documentazione necessaria al rilascio.

In virtù della fideiussione la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita.

La fideiussione della SGFA:

 
  1. integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici
  2. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario
  3. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per la quota del finanziamento in essere garantita
 

Cogaranzia

La cogaranzia è rilasciata dalla SGFA - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto.

SGFA rilascia la cogaranzia affiancandola ad altra analoga rilasciata da un confidi agricolo.

La richiesta di cogaranzia deve essere effettuata da parte del soggetto beneficiario alla SGFA per il tramite del confidi agricolo che inoltra alla SGFA la documentazione necessaria al rilascio della cogaranzia.
Analogamente alla fideiussione, la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita.

La cogaranzia della SGFA:
 

  1. integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici
  2. amplia la capacita dei confidi agricoli di supportare nell'accesso al credito gli imprenditori agricoli associati
  3. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario 
  4. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per una quota del finanziamento in essere garantita
 

Controgaranzia

La controgaranzia è prestata dalla SGFA su richiesta di un confidi agricolo - previa specifica istruttoria di merito - a fronte degli impegni per garanzia da questo assunti in favore dei soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia.

La controgaranzia della SGFA protegge la banca dal rischio di inadempimento del confidi, garante principale.

Il pagamento della controgaranzia può essere richiesto dalla banca in seguito al mancato pagamento della garanzia sottostante da parte del confidi agricolo controgarantito.

La controgaranzia della SGFA, ferme restando le condizioni previste dalla normativa bancaria in materia:
 

  1. qualifica, per la quota controgarantita, la garanzia prestata dal confidi agricolo come garanzia dello Stato
  2. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario 
  3. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito e dal rischio di inadempimento del garante principale per la quota controgarantita del finanziamento in essere

 
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