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Riassegnazione per bando - Agevolazioni previste

Le agevolazioni previste dall'intervento Ismea consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo, maggiorato delle spese tecniche e amministrative (che vengono definite e comunicate prima della stipula dell'atto di acquisto e di assegnazione dei terreni) e delle spese di rogito.

Il rimborso del finanziamento agevolato ( a tasso fisso) avviene tramite rate annuali, costanti e posticipate.

Il tasso di interesse agevolato viene stabilito in base al tasso di riferimento stabilito per gli aiuti di stato dalla Commissione UE e sulla base della durata del finanziamento prescelta dal soggetto beneficiario.

In particolare l'assegnatario può scegliere nell'ambito del seguente schema:

  1. tasso d'interesse del 2,00% per finanziamenti della durata di anni 15;
  2. tasso d'interesse del 2,25% per finanziamenti della durata di anni 20;
  3. tasso d'interesse del 2,75% per finanziamenti della durata di anni 25;
  4. tasso d'interesse del 3,00% per finanziamenti della durata di anni 30.

Per gli interventi con volume di investimento inferiore ad euro 150.000,00, l'ammortamento dell'investimento ha la durata di anni 15 e conseguentemente il tasso d'interesse applicato è del 2,00%.
 

Inoltre agli atti di compravendita si applicano:

  1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/2; 
  2. l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa; 
  3. l'imposta catastale nella misura dell'1%.

In particolare, agli atti di compravendita di fondi che ricadono in zone montane si applicano:

  1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/2;
  2. l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa; 
  3. l'esenzione dal pagamento dell'imposta catastale.

Agli atti di compravendita di fondi per i quali è previsto la costituzione del compendio unico si applicano:

  1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/6; 
  2. l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e ipotecaria; 
  3. l'esenzione dal pagamento dell'imposta catastale.
 

URP - Ufficio Relazioni col Pubblico
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